LEGGE 1 luglio 1966, n. 516

Type Legge
Publication 1966-07-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico La dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, e 16 marzo 1963, n. 801, è integrata con 30 unità di operai di quarta categoria manovali (coefficiente 148). All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000, si provvederà mediante riduzione di pari importo del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 2191, dell'anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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