LEGGE 5 luglio 1966, n. 519
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Vendita di sali all'industria
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana. Il prezzo di vendita dei sali all'industria è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli.
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