DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1966, n. 522

Type DPR
Publication 1966-05-25
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio di Milano;

Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1 dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1 marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482, nonche' i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1949, n. 180 e 10 luglio 1960, n. 941, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 7 marzo 1966, n. 237 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale vengono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla

proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale Borsa valori, la misura dei diritti di cui al punto e) dell'articolo unico del decreto medesimo viene modificata come segue: 1) per il capitale successivo, da oltre 50 fino a 100 miliardi.................... L. 9 per milione 2) per il capitale successivo, da oltre 100 fino a 200 miliardi................... " 8 per milione 3) per il capitale successivo, oltre 200 miliardi.............................. " 7 per milione

SARAGAT COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1966

Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 29. - VILLA

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