LEGGE 1 luglio 1966, n. 529
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000 per l'anno 1965 per la partecipazione dell'Italia al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite.
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