LEGGE 1 luglio 1966, n. 532

Type Legge
Publication 1966-07-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza è fissato nella misura annua lorda iniziale di lire un milione e cinquecentomila. L'assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è determinato, per gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale civile avente qualifica di archivista capo.

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