LEGGE 24 giugno 1966, n. 534
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione del diritto speciale previsto dall'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, determinano, entro il mese di ottobre di ogni anno, il valore medio delle varie acque da tavola minerali e naturali le cui sorgenti si trovino nel territorio della Provincia. Tale valore è pari al 40 per cento di quello determinato dalle dette Commissioni ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle medesime acque. Sulla base del valore come sopra determinato, i Comuni interessati, entro il mese di dicembre, stabiliscono la misura concreta del diritto speciale da applicare nell'anno successivo, entro il limite massimo del 3 per cento.
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