LEGGE 24 giugno 1966, n. 535
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, nonchè a quelli soggetti all'iscrizione per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso Casse, Istituti od Enti in genere, di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1955, n. 692. I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie diversi dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro attività presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione predetta è previsto dalla legge presso uno di detti Istituti, Enti o Casse.
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