LEGGE 1 luglio 1966, n. 536

Type Legge
Publication 1966-07-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinino e degli alcaloidi estratti dalla cincona sia allo stato di purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonchè dei preparati sussidiari del chinino e degli antimalarici sintetici.

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