LEGGE 1 luglio 1966, n. 536
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinino e degli alcaloidi estratti dalla cincona sia allo stato di purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonchè dei preparati sussidiari del chinino e degli antimalarici sintetici.
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