LEGGE 26 maggio 1966, n. 538
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10 giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo XI della Convenzione stessa.
Art. 3
All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sara' fatto fronte con fondi gia' iscritti al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.
SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - TREMELLONI - NATALI - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Final act and Annext A
ALLEGATO Final act of the international conference on safety of life at sea, 1960 Parte di provvedimento in formato grafico ANNEXT A Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale
ALLEGATO (TRADUZIONE) ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL 1960 SULLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE Su invito della Organizzazione consultiva marittima intergovernativa, si e' tenuta a Londra, dal 17 maggio al 17 giugno 1960, una Conferenza allo scopo di stipulare una Convenzione che sostituisca la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata in Londra il 10 giugno 1948, come pure allo scopo di rivedere le Regole internazionali per evitare gli abbordi in mare, 1948. I Governi dei seguenti Paesi, essendo desiderosi di promuovere la salvaguardia della vita umana in mare attraverso l'istituzione, di comune accordo, di principi e regole uniformi diretti a tale scopo, sono stati rappresentati da Delegazioni alla Conferenza: Argentina Australia Belgio Brasile Bulgaria Cameroun Canada Cina Cuba Cecoslovacchia Danimarca Repubblica Domenicana Finlandia Francia Repubblica Federale di Germania Grecia Ungheria Islanda India Irlanda Israele Italia Giappone Repubblica di Corea Kuwait Liberia Messico Paesi Bassi Nuova Zelanda Norvegia Pakistan Panama Peru' Filippine Polonia Portogallo Spagna Svezia Svizzera Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche Repubblica Araba Unita Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord Stati Uniti d'America Venezuela Jugoslavia I Governi dei seguenti Paesi erano rappresentati alla Conferenza da osservatori: Ceylon Cile Guinea Indonesia Iran Romania Tailandia Turchia Unione del Sud Africa Vietnam Erano rappresentate da osservatori alla Conferenza anche le seguenti Organizzazioni intergovernative: Nazioni Unite Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura Ente Internazionale dell'Energia Atomica Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile Ufficio Internazionale del Lavoro Unione Internazionale delle Telecomunicazioni Organizzazione Mondiale della Sanita' Organizzazione Metereologica Internazionale Ufficio Internazionale Idrografico. Sir Gilmour Jenkins, Capo della Delegazione del Regno Unito, e' stato eletto Presidente della Conferenza. L'Ammiraglio Alfred C. Richmond, Capo della Delegazione degli Stati Uniti ed il Capitano Elexander Saveliev, Capo della Delegazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, sono stati eletti rispettivamente primo e secondo Vice-Presidente. Segretario Generale della Conferenza e' stato il sig. William Graham, Segretario Generale aggiunto dell'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa. Per lo svolgimento del suo lavoro la Conferenza ha costituito i seguenti Comitati, presieduti come segue: Comitato dei Capi di delegazione: Sir Gilmour Jenkins (Regno Unito); Comitato per le credenziali: Sig. Eleuterio Capapas (Filippine); Comitato di redazione: Sig. Dennis C. Haselgrove (Regno Unito); Comitato per le disposizioni generali: Sig. Jean-Georges Roullier (Francia); Comitato per la costruzione: Dr. Ing. Gino Solda' (Italia); Comitato per i mezzi di salvataggio: Sig. Wladyslaw Milewski (Polonia); Comitato per la radio: Sig. Per Mortensen (Norvegia); Comitato per la sicurezza della navigazione: Sig. Anders Bache (Danimarca); Comitato per il trasporto delle granaglie, minerali e merci alla rinfusa: Cap. P. Pagonis (Grecia); Comitato per le merci pericolose: Sig. A.W. Clarke (Regno Unito); Comitato per la sicurezza delle navi a propulsione nucleare: Sig. Arthur Gatewood (Stati Uniti). La Conferenza ha avuto presenti ed ha utilizzato come base di discussione la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1948, e le Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare 1948. Inoltre, la Conferenza, avendo attentamente esaminato i nuovi problemi scaturiti dall'avvento della propulsione nucleare per le navi mercantili e tenuto conto dei rischi propri e delle navi nucleari, ha riconosciuto l'importanza di raggiungere un accordo internazionale su tale oggetto. Considerando gli sviluppi tecnici che in questo campo avranno probabilmente luogo in un prossimo futuro, la Conferenza ha deciso di incorporare nel testo di una nuova Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare soltanto un piccolo numero di Regole riguardanti questioni di principio e di procedura concernenti le navi nucleari. Come risultato delle sue deliberazioni, secondo i verbali ed i rapporti dei rispettivi Comitati e delle sedute plenarie, la Conferenza ha elaborato e sottoposto alla firma ed alla accettazione la CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE DEL 1960, destinata a sostituire la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1948. La "Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960" e' unita come allegato A al presente Atto finale. La Conferenza ha anche avuto presenti ed utilizzato come base di discussione le attuali Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare. La Conferenza ha considerato opportuno rivedere tali Regole ed ha preparato e approvato di conseguenza le Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare (revisionate), ma ha deciso di non allegare tali Regole rivedute alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960. La Conferenza invita l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa a comunicare le rivedute Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare ai Governi che hanno accettato le attuali Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare ed invita parimenti l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa a fissare, quando sara' stato raggiunto un accordo sostanzialmente unanime per l'accettazione delle rivedute Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare, la data a decorrere dalla quale le dette Regole per prevenire gli abbordi in mare dovranno essere applicate dai Governi che avranno deciso di accettarle. La Conferenza prega l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa di dare notizia di tale data ai Governi di tutti gli Stati con un preavviso minimo di un anno. Il testo dalle Regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare, riveduto dalla Conferenza, e' unito come allegato B al presente Atto finale. La Conferenza ha adottato un certo numero di RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLE NAVI NUCLEARI (contenute nell'allegato C al presente Atto finale), per facilitare ai Governi l'applicazione delle Regole della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1960, e per richiamare la loro attenzione sui problemi piu' importanti che, allo stato attuale della tecnica, vanno considerati. La Conferenza ha parimenti adottato delle altre RACCOMANDAZIONI su un certo numero di questioni sollevate nel corso delle sue deliberazioni e che sono contenute nell'allegato D al presente Atto finale. In fede di che i rispettivi rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale. Fatto in Londra il giorno diciassette giugno 1960, in un solo esemplare in inglese ed in francese, ciascuno dei due testi facente egualmente fede. I testi originali saranno depositati presso l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa assieme ai testi nelle lingue spagnola e russa, che saranno delle traduzioni. L'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa trasmettera' copie certificate conformi del presente Atto finale e copie delle traduzioni in lingua spagnola e russa a ciascun Governo invitato ad inviare rappresentanti od osservatori alla Conferenza. Gilmour Jenkins, Presidente. W. Graham, Segretario Generale. Per il Governo della Repubblica Argentina: C.A. Sanchez Sanudo M.H. Calzolari N.G. Palacios W.J.P. Maidana Per il Governo del Commonwealth di Australia: T. Norris A. N. Boulton A. J, Edwards C. M. Carrol Per il Governo del Regno del Belgio: R. E. Vancraeynest A. J. de Mulder PH. de Gerlache de Gomery Per Governo degli Stati Uniti del Brasile: Luis Clovis de Oliveira Sylvio da Rocha Pollis Luiz Gonzaga Doering Per il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria: Petko Dokov Doynov Per il Governo del Cameroun: Ch. Saguez Per il Governo del Canada': George A. Drew Alan Cumyn M. F. Munro J. H. Kay H. O. Buchanan J. G. Malloch W. S. Morrison Per il Governo della Repubblica di Cina: Wu Nan-Ju C. M. Wei Yu-Shang Li Michael Kahn Per il Governo della Repubblica di Cuba: Per il Governo della Repubblica Cecoslovacca: Miroslav Galuska Per il Governo del Regno di Danimarca: J. Worm Anders Bache S. Kirkman-Moller Per il Governo della Repubblica Domenicana: Hector Garcia-Godoy Per il Governo della Repubblica di Finlandia: Volmari Aaerkkae Per il Governo della Repubblica Francese: G. Grandval J. Roullier C. Maurel Louis Audigou Yves Rocquemont M. Bureau P. Estienne Per il Governo della Repubblica Federale di Germania: H. Herwarth K. Schubert Per il Governo del Regno di Grecia: P. Pagonis B. Hanidis Per il Governo della Repubblica Popolare Ungherese: B. Szilagyi Per il Governo della Repubblica di Islanda: Hjalmar R. Bardarson Pall Ragnarsson Per il Governo della Repubblica dell'India: R. L. Gupta C. P. Srivastava T. B. Bose G. S. Singh Per il Governo di Irlanda: Valentin Iremonger Per il Governo dello Stato di Israele: I. J. Mintz M. Ofer M. Eckdish Per il Governo della Repubblica italiana: F. Ghiglia Domenico Testa Giorgio Cavallini Giorgio Meriggi Per il Governo del Giappone: Toru Nakagawa Masao Mizushina Tokuji Wakasa Mitsuo Sato Sankichi Suzuki S. Yahagi M. Matsuzaki Koji Sekiya Shizuo Noda H. Nakanishi N. Matsuzawa N. Nakano M. Kuramoto S. Okada J. Kitagawa T. Sugiyama M. Kutsuki M. Maeda I. Koide K. Okada M. Yamagata A. Yamagata S. Tamiya T. Nishijima Per il Governo della Repubblica di Corea: Tong Jin Park Per il Governo del Kuwait: M. Qabazard H. Geo. Waugh Per il Governo della Repubblica di Liberia: Geo. T. Brewer Jr. Edw. R. Moore E. B. Mac Crohan Jr. G. Buchanan L. J. Brinton Edgar T. Konsberg Per il Governo degli Stati Uniti del Messico: Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: C. Moolenburgh E. Smit Fzn A. F. Vas Dias P. A. Vergroesen J. Metz Per il Governo della Nuova Zelanda: Victor G. Boivin H. Ruegg I. P. McVeagh Per il Governo del Regno di Norvegia: Neuberth Wie Modolv Hareide H. B. Andresen Kjell Haugerud Andersen Kiell Rasmussen E. J. Salvesen Walter Bildoe Odd Loennechen Per il Governo del Pakistan: Mohammed Yousuf M. Zakaullah Per il Governo della Repubblica del Panama: J. Medina Joaquin F. Franco Jr. R. Phillipps P. Alfred L. Nicholson Manuel A. Acaza Per il Governo della Repubblica del Peru': Ricardo Rivera Schreiber H. Wieland Per il Governo della Repubblica delle Filippine: E. Capapas Agustin L. Mathay C. Caluag Per il Governo della Repubblica Popolare di Polonia: L. Szymanski W. Milewski Per il Governo della Repubblica Portoghese: Adolfo do Amaral Abranches Pinto Joaquin Carlos Esteves Cardoso Antonio de Jesus Braz Belo de Carvalho Manuel Antunes da Mota Per il Governo dello Stato Spagnolo: Santa Cruz Manuel Aldereguia Juan Jose de Jauregui Patricio R. Roda Santiago Martinez-Caro Per il Governo del Regno di Svezia: C. G. Widell Lennart Borg Per il Governo della Confederazione Svizzera: Armin Daeniker William Roch Per il Governo delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: A. Saveliev Per il Governo della Repubblica Araba Unita: A. Loustan Y. A. Omar Ali Hassan Abdel Rahman Abbas Shawki Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: Gilmour Jenkins Percy Faulkner Dennis C. Haselgrove F. B. Bolton G. R. W. Brigstocke John Brown Gerald Burdon F. A. Everard F. I. Geddes E. C. V. Goad H. W. Greany F. C. Hampden John M. Houlder W. Errington Keville I. T. Lawman A. Logan J. Lenaghan W. J. Madigan Allan J. Marr P. W. I. Martin J. M. Murray H. ONeill T. L. Owen H. N. Pemberton Jas H. Quick W. J. Sharp R. J. Shepherd D. S. Tennant Tom Yates Per il Governo degli Stati Uniti d'America: Alfred C. Richmond R. T. Merrill Robert T. Bartley John P. Comstock Irving T. Duke Arthur Randolph Gatewood Henry T. Jewell Vito L. Russo Lyndon Spencer Charles P. Murphy Albert J. Carpenter John W. Heck Robert I. Price Archibald H. McComb, Jr. Oscar C. B. Wev Willam G. Allen Harry J. Parker Charles B. Smith Ben H. Davis George C. Steiman Paul A. Lutz Stewart Springer Joseph A. Cerina William G. Watt Edward G. Magennis Charles M. Robertson Wayne Mason Curtis B. Plummer Duncan D. Peters W. E. Smith E. M. Webster John C. Niedermair R. R. Waesche George R. Jacobs Harold R. Woodyard Jonathan A. Sisson E. E. Benzenberg M. G. Forrest Owen H. Oakley James B. Robertson, Jr. Maurice J. Scanlon Per il Governo della Repubblica del Venezuela: Ignacio Iribarren Borges A. Picardi A. de Pedraza Per il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia: Ljubisa Veselinovic Predrag Nikolic
Allegato A-art. I
(TRADUZIONE) ALLEGATO A CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE (1960) I Governi della Repubblica Argentina, del Commonwealth di Australia, del Regno del Belgio, degli Stati Uniti del Brasile, della Repubblica Popolare di Bulgaria, del Cameroun, del Canada', della Repubblica di Cina, della Repubblica di Cuba, della Repubblica Cecoslovacca, del Regno di Danimarca, della Repubblica Domenicana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, del Regno di Grecia, della Repubblica Popolare Ungherese, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica dell'India, dell'Irlanda, dello Stato d'Israele, della Repubblica italiana, del Giappone, della Repubblica di Corea, del Kuwait, della Repubblica di Liberia, degli Stati Uniti del Messico, del Regno dei Paesi Bassi, della Nuova Zelanda, del Regno di Norvegia, del Pakistan, della Repubblica del Panama, della Repubblica del Peru', della Repubblica delle Filippine, della Repubblica Popolare di Polonia, della Repubblica Portoghese, dello Stato Spagnolo, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, della Repubblica Araba Unita, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America, della Repubblica del Venezuela e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, essendo desiderosi di promuovere la salvaguardia della vita umana in mare attraverso l'istituzione di comune accordo di principi e regole uniformi diretti a tale scopo; considerando che il miglior mezzo per raggiungere tale fine e' la conclusione di una Convenzione destinata a sostituire la Convenzione del 1948 per la salvaguardia della vita umana in mare: Hanno designato i seguenti plenipotenziari: La Repubblica Argentina: Il Cap. Carlos A. Sanchez Sanudo, Addetto Navale presso l'Ambasciata Argentina in Londra. Il Prefetto Ispettore Generale Marcos H. C. Calzolari, Vice-Prefetto marittimo nazionale della Repubblica Argentina. Il Sig. Nicolas G. Palacios, Vice-Direttore nazionale della Marina Mercantile Argentina. Il Commonwealth di Australia: Il Sig. Thomas Norris, Segretario Aggiunto (Marina), Dipartimento della Navigazione Marittima e dei Trasporti. Il Regno del Belgio: S.E. M. R. L. van Meerbeke, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario in Londra. Il Sig. R. E. Vancraeynest, Direttore dell'Amministrazione Marittima, Ministero delle Comunicazioni. Gli Stati Uniti del Brasile: Il Contrammiraglio Luis Clovis de Oliveira, Sottocapo di Stato Maggiore Navale, Marina del Brasile e Rappresentante della Commissione della Marina Mercantile Brasiliana. La Repubblica Popolare di Bulgaria: S.E. M. Georgi Petrov Zenguilekov, Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario di Bulgaria in Londra. L'Ing. Petko Dokov Doynov, Ingegnere capo del Dipartimento dei Trasporti Marittimi o fluviali Ministero dei Trasporti. Il Cameroun: Il Sig. Charlot Saguez, Capo Amministratore (II Classe) dell'Amministrazione Marittima. Il Canada': S.E. l'Onorevole George A. Drew, Alto Commissario del Canada' presso il Regno Unito. Il Sig. Alan Cumyn, Direttore, Servizio dei regolamenti marittimi Dipartimento dei trasporti, Ottawa. La Repubblica di Cina: S.E. Sig. Nan-Ju Wu, Ambasciatore della Repubblica di Cina nell'Iran. La Repubblica di Cuba: La Repubblica Cecoslovacca: S.E. Sig. Miroslav Galuska, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario in Londra. Il Regno di Danimarca: Il Sig. Irgen Worm, Direttore dei Servizi della Marina Mercantile, Ministero Reale del Commercio. Il Sig. Anders Bache, Sottocapo di Sezione, Ministero Reale del Commercio. La Repubblica Domenicana: S.E. Sig. Dott. Hector Garcia-Godoy, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario in Londra. La Repubblica di Finlandia: Il Sig. Volmari Saerkkae, Capo Ispettore Marittimo al Ministero della Navigazione. La Repubblica Francese: Il Sig. Gilbert Grandval, Segretario Generale della Marina Mercantile. La Repubblica Federale di Germania: S.E. Sig. Hans Herwart von Bittenfeld, G.C.V.O., Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania in Londra. Il Sig. Dott. Karl Schubert, Direttore dei Servizi della Marina Mercantile, Ministero Federale dei Trasporti. Il Regno di Grecia: Il Cap. Panayiotis S. Pagonis, R.H.P.C., Direttore, Ministero della Marina Mercantile. La Repubblica Popolare Ungherese: S.E. Sig. Bela Szilagyi, Ministro della Repubblica Popolare Ungherese in Londra. La Repubblica di Islanda: Il Sig. Hjalmar R. Bardarson, Direttore della Marina Mercantile. Il Sig. Pall Ragnarsson, Vice Direttore della Marina Mercantile. La Repubblica dell'India: Il Sig. R. L. Gupta, Segretario del Governo dell'India, Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni. L'Irlanda: Il Sig. Valentin Iremonger, Consigliere presso l'Ambasciata di Irlanda in Londra. Lo Stato di Israele: Il Sig. Izaac Josef Mintz, Consigliere giuridico, Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni; Professore all'Universita' Ebraica di Gerusalemme. Il Sig. Moshe Ofer, Primo Segretario, Ambasciata d'Israele in Londra. La Repubblica italiana: Il Dott. Fernando Ghiglia, Direttore Generale, Ministero della Marina Mercantile, Roma. Il Giappone: Il Sig. Toru Nakagawa, Ministro Plenipotenziario presso l'Ambasciata del Giappone in Londra. Il Sig. Masao Mizushina, Direttore dell'Ufficio Marittimo, Ministero dei Trasporti. La Repubblica di Corea: Il Sig. Tong Jin Park, Consigliere, Ambasciata di Corea, Londra. Il Kuwait: Il Sig. Mohammad Qabazard, Direttore Generale del Porto di Kuwait. La Repubblica di Liberia: S. E. Geo. I. Brewer, Jr., Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario della Liberia in Londra. L'Onorevole Edward R. Moore, Assistente Avvocato Generale della Liberia. Il Sig. George Buchanan, Assistente Capo Ispettore Marittimo presso il Lloyd's Register of Shipping. Il Sig. E. B. McCrohan, Jr., Architetto, Ingegnere Navale e Ispettore. Gli Stati Uniti del Messico: Il Regno dei Paesi Bassi: Il Cap. C. Moolenburgh R.N.N. (Riserva) Ispettore Generale della Navigazione. il Sig. Jr. E. Smit, Fzn., Architetto Navale, Consigliere Tecnico dell'Ispettore Generale della Navigazione. La Nuova Zelanda: Il Sig. William Arthur Fox, Ministro della Marina. II Sig. Victor George Boivin, Ispettore Capo del Naviglio, Ministero Marina. Il Regno di Norvegia: Il Cap. K. J. Neuberth Wie, Ispettore Generale della Marina Mercantile, Ministero Reale del Commercio e della Navigazione. Il Sig. Modolv Hareide, Capo Divisione, Ministero Reale del Commercio e della Navigazione. Il Pakistan: S. E. Luogoten. Gen. Mohammed Yousuf, Alto Commissario del Pakistan presso il Regno Unito. La Repubblica del Panama: Il Sig. Joel Medina, Capo della Direzione Marittima della Repubblica del Panama. La Repubblica del Peru': S. E. Dott. Don Ricardo Rivera Schreiber, K.B.E., Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario del Peru' in Londra. La Repubblica delle Filippine: Il Sig. Eleuterio Capapas, Commissario delle Dogane. L'Ing. Agustin Mathay, Capo Ispettore Divisione Scafo e Caldaie, Ufficio delle Dogane. L'Avv. Casimiro Caluag, Consigliere giuridico Capo, Ufficio delle Dogane. La Repubblica Popolare di Polonia: Il Sig. Ludwik Szymanski, Ministero della Marina Mercantile. Il Sig. Wladyslaw Milewski, Direttore del Registro Navale Polacco. La Reppubblica Portoghese: S. E. Generale Adolfo Abranches Pinto, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario del Portogallo in Londra. Il Cap. di Fregata Joaquin Carlos Esteves Cardoso, Ispettore Generale della Marina Mercantile, Architetto navale presso la Commissione per la pesca. Il Cap. di Corvetta Antonio J. Belo de Carvalho, Ingegnere Elettrotecnico, Capo Ispettore delle installazioni elettriche e radio. Il Cap. di Corvetta Manuel Antunes da Mota, Ingegnere Idrografico, Ispettore Capo per la sicurezza della navigazione. Lo Stato Spagnolo: Il Regno di Svezia: Il Dott. Carl Gosta Widell, Direttore Generale del Consiglio Nazionale della Navigazione e del Traffico Marittimo. La Confederazione Svizzera: S. E. Sig. Armin Daeniker, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di Svizzera in Londra. L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: S. E. Sig. Alexander A. Soldatov, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in Londra. Il Cap. Alexander A. Saveliev, Membro del Consiglio del Ministero della Marina Mercantile. La Repubblica Araba Unita: Il Comandante (Riserva) Adnan Loustan, Direttore generale aggiunto, Amministrazione dei Porti e dei Fari. Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: Sir Gilmour Jenkins, K.C.B., K.B.E., M.C. Il Sig. Percy Faulkner, C.B., Segretario aggiunto, Ministero dei Trasporti. Il Sig. Dennis C. Haselgrove, Sottosegretario, Ministero dei Trasporti. Gli Stati Uniti d'America: L'Ammiraglio Alfred C. Richmond, Comandante del Coast Guard degli Stati Uniti. Il Sig. Robert T. Merrill, Capo Divisione della Marina Mercantile, Dipartimento di Stato. La Repubblica del Venezuela: S. E. Dott. Ignacio Iribarren Borges, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario del Venezuela in Londra. Il Cap. Antonio Picardi, Capo dei Servizi Tecnici e dell'Ispettorato della Marina Mercantile, Ministero delle Comunicazioni. Il Cap. Armando de Pedraza Pereira, Addetto navale presso l'Ambasciata del Venezuela in Londra. La Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia: Il Sig. Ljubisa Veselinovic, Segretario aggiunto del Consiglio Federale dei Trasporti e delle Comunicazioni; i quali, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo I (a) I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione ed alle Regole allegate, che saranno considerate come parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica contemporaneamente il riferimento a dette Regole. (b) I Governi contraenti si impegnano ad emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione allo scopo di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale e' destinata.
Allegato A-art. II
Articolo II Le navi alle quali si applica la presente Convenzione sono quelle registrate negli Stati il cui Governo e' contraente della Convenzione stessa e le navi registrate nei territori ai quali la presente Convenzione e' estesa in virtu' dell'articolo XIII.
Allegato A-art. III
Articolo III Leggi, Regolamenti I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare all'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (d'ora in avanti chiamata l'Organizzazione): (a) un elenco degli organismi non governativi, che sono autorizzati ad agire per loro conto nell'applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, allo scopo di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari; (b) il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione; (c) un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.
Allegato A-art. IV
Articolo IV Casi di forza maggiore (a) Una nave che non e' soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle prescrizioni della presente Convenzione, non deve neppure esservi soggetta a causa di un qualsiasi dirottamento nel corso del viaggio prestabilito, se questo dirottamento e' provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore. (b) Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore, od in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi o altre persone, non devono essere computate allorche' si tratta di verificare l'applicazione alle navi di una qualsiasi prescrizione della presente Convenzione.
Allegato A-art. V
Articolo V Trasporto di persone in caso di emergenza (a) Allo scopo di assicurare l'evacuazione di persone da un qualsiasi territorio, per evitare una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente puo' permettere il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in normali circostanze dalla presente Convenzione. (b) Un'autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi allorche' esse toccano i loro porti. (c) Avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato all'Organizzazione a cura del Governo contraente che l'ha rilasciata, unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.
Allegato A-art. VI
Articolo VI Sospensione in caso di guerra (a) In caso di guerra o di altre ostilita', un Governo contraente che si consideri interessato a detti eventi, sia come belligerante, sia come neutrale, puo' sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione delle Regole qui allegate. Il Governo che si vale di questa facolta' deve darne immediato avviso all'Organizzazione. (b) Tale sospensione non priva gli altri Governi contraenti di qualsiasi diritto di controllo, ai termini della presente Convenzione, sulle navi del Governo che ha usato della facolta' di sospensione, quando tali navi si trovano nei loro porti. (c) Il Governo che ha sospeso l'applicazione della totalita' o di una parte delle Regole puo', in ogni momento, far cessare tale sospensione e deve immediatamente dare avviso di detta cessazione all'Organizzazione. (d) L'Organizzazione deve notificare a tutti i Governi contraenti qualsiasi sospensione o cessazione di sospensione avvenuta conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Allegato A-art. VII
Articolo VII Trattati e Convenzioni precedenti (a) La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 10 giugno 1948. (b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano, e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione, continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto, per la durata che loro e' assegnata, per quanto concerne: (i) Le navi alle quali non si applica la presente Convenzione; (ii) le navi alle quali la presente Convenzione si applica per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di prescrizioni esplicite della presente Convenzione. (c) Nei casi, pero', che tali trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima dovranno prevalere. (d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite prescrizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.
Allegato A-art. VIII
Articolo VIII Regole speciali risultanti da accordi Quando, in conformita' alla presente Convenzione, sono stabilite regole speciali mediante accordi fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate all'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.
Allegato A-art. IX
Articolo IX Modifiche (a) (i) La presente Convenzione puo' essere modificata per accordo unanime fra i Governi contraenti. (ii) A richiesta di uno qualsiasi dei Governi contraenti, una proposta di modifica deve essere comunicata dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'esame e l'accettazione prevista dal presente paragrafo. (b) (i) Una modifica alla presente Convenzione puo' essere proposta all'Organizzazione in qualsiasi momento da un Governo contraente. Se questa proposta e' accettata con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dell'Organizzazione (d'ora in avanti chiamata Assemblea), su una raccomandazione adottata con la maggioranza dei due terzi dal Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione (d'ora in avanti chiamato Comitato della sicurezza marittima), la proposta stessa deve essere comunicata dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione. (ii) Ogni raccomandazione di questa natura, fatta dal Comitato della sicurezza marittima, deve essere comunicata dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti, per l'esame, almeno sei mesi prima che essa sia esaminata dall'Assemblea. (c) (i) Una conferenza dei Governi per l'esame di modifiche alla presente Convenzione, proposte da uno qualsiasi dei Governi contraenti, deve essere convocata in qualsiasi momento dall'Organizzazione su domanda di un terzo dei Governi contraenti. (ii) Qualsiasi modifica adottata da tale conferenza con la maggioranza di due terzi dei Governi contraenti deve essere comunicata dall'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per la loro accettazione. (d) Qualsiasi modifica comunicata ai Governi contraenti per la loro accettazione, conformemente ai paragrafi (b) o (c) del presente articolo, entra in vigore per tutti i Governi contraenti - ad eccezione di quelli che abbiano dichiarato, prima che essa entri in vigore, di non accettare tale modifica - dodici mesi dopo la data nella quale la modifica e' stata accettata da due terzi dei Governi contraenti, ivi compresi i due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima. (e) L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei voti comprendente i due terzi dei Governi rappresentati nel Comitato della sicurezza marittima e subordinatamente all'adesione dei due terzi dei Governi che hanno stipulato la presente Convenzione, oppure una conferenza convocata a termini del paragrafo (c) del presente articolo con una votazione dei due terzi di maggioranza, possono deliberare, al momento dell'adozione della modifica che questa e' cosi' importante che qualsiasi Governo contraente, il quale faccia una dichiarazione conformemente al paragrafo (d) del presente articolo e che non accetti detta modifica entro un periodo di dodici mesi dopo che la modifica stessa e' entrata in vigore, cessi di essere parte della presente Convenzione alla scadenza di tale periodo. (f) Qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisca alla struttura della nave, ha effetto soltanto per le navi la cui chiglia sia stata impostata dopo la data in cui la modifica e' entrata in vigore. (g) L'Organizzazione deve informare tutti i Governi contraenti delle modifiche che entrano in vigore in applicazione del presente articolo, nonche' della data in cui le modifiche stesse entrano in vigore. (h) Qualsiasi accettazione o dichiarazione di cui al presente articolo deve essere notificata per iscritto all'Organizzazione, la quale deve comunicare a tutti i Governi contraenti la ricezione di tale accettazione o dichiarazione.
Allegato A-art. X
Articolo X Firma ed accettazione (a) La presente Convenzione rimarra' aperta alla firma per un mese a partire da oggi e rimarra' in seguito aperta all'accettazione. I Governi degli Stati possono divenire parti della Convenzione mediante: (i) la firma senza riserva di accettazione; (ii) la firma con riserva di accettazione, seguita da accettazione; o (iii) l'accettazione. (b) L'accettazione si effettua con il deposito di uno strumento presso l'Organizzazione, che informera' tutti i Governi che hanno gia' accettato la Convenzione di ogni accettazione ricevuta e della data della sua riceziore.
Allegato A-art. XI
Articolo XI Entrata in vigore (a) La presente Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano state depositate, in conformita' all'articolo X, non meno di quindici accettazioni comprendenti sette Paesi che posseggano ciascuno almeno 1.000.000 di tonnellate di stazza lorda di naviglio. L'Organizzazione informera' tutti i Governi che hanno firmato o accettato la presente Convenzione della data in cui essa entra in vigore. (b) Le accettazioni, depositate dopo la data in cui la presente Convenzione sara' entrata in vigore, avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito.
Allegato A-art. XII
Articolo XII Denuncia (a) La presente Convenzione puo' essere denunciata da qualsiasi Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di cinque anni dalla data in cui la Convenzione stessa e' entrata in vigore per tale Governo. (b) La denuncia si effettua con una notifica scritta, indirizzata all'Organizzazione, la quale notifichera' a tutti gli altri Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione. (c) La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa e' stata ricevuta dall'Organizzazione o allo scadere di un periodo piu' lungo eventualmente specificato nella notifica.
Allegato A-art. XIII
Articolo XIII Territori (a) (i) Le Nazioni Unite, allorche' sono responsabili dell'amministrazione di un territorio, o qualsiasi Governo contraente che ha la responsabilita' delle relazioni internazionali di un territorio, si consulteranno il piu' presto possibile con detto territorio per cercare di estendere, al territorio stesso, l'applicazione della presente Convenzione e potranno in qualsiasi momento, con una notifica scritta indirizzata all'Organizzazione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tale territorio. (ii) L'applicazione della presente Convenzione sara' estesa al territorio designato a partire dalla data di ricezione della notifica, o da altra data eventualmente specificata nella notifica stessa. (b) (i) Le Nazioni Unite, o qualsiasi Governo contraente, che abbiano fatto una dichiarazione in conformita' al paragrafo (a) del presente articolo, possono, in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui l'applicazione della Convenzione e' stata cosi' estesa ad un territorio qualsiasi, dichiarare con notifica scritta all'Organizzazione che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica. (ii) La Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella suddetta notifica al termine di un anno dalla data di ricezione della notifica stessa da parte dell'Organizzazione, o allo scadere di un periodo di tempo piu' lungo eventualmente specificato nella notifica. (c) L'Organizzazione deve informare tutti i Governi contraenti dell'estensione della presente Convenzione ai territori di cui al paragrafo (a) del presente articolo e della cessazione della detta estensione conformemente alle disposizioni del paragrafo (b), specificando, per ciascun caso, la data da cui la presente Convenzione e' stata o ha cessato di essere applicata.
Allegato A-art. XIV
Articolo XIV Registrazione (a) La presente Convenzione sara' depositata negli archivi dell'Organizzazione e il Segretario Generale dell'Organizzazione trasmettera' a tutti i Governi firmatari ed a tutti gli altri Governi che accettano la presente Convenzione, delle copie certificate conformi. (b) Appena la presente Convenzione entrera' in vigore essa sara' depositata dall'Organizzazione presso la Segreteria generale delle Nazioni Unite per la registrazione. In fede di quanto sopra i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione. Fatto a Londra il giorno 17 giugno 1960, in un solo esemplare, in inglese e in francese, ciascuno di questi testi facendo ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso l'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa assieme ai testi nelle lingue spagnola e russa, che saranno delle traduzioni. Per il Governo della Repubblica Argentina: C. A. Sanchez Sanudo M. FI. Calzolari N. G. Palacios (con riserva di accettazione) Per il Governo del Commonwealth di Australia: T. Norris (con riserva di accettazione) Per il Governo del Regno del Belgio: R. L. van Meerbeke R. E. Vancraeynest (con riserva di accettazione) Per il Governo degli Stati Uniti del Brasile: Luis Clovis de Oliveira (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria: G. Zenguilekov (con riserva di ratifica e alla seguente dichiarazione) "Il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria, rilevato che l'inclusione nella Convenzione delle prescrizioni del paragrafo b) della Regola 7 e della Regola 11 del Capitolo VIII, concernenti la procedura da osservare per permettere l'accesso nei porti esteri alle navi a propulsione nucleare, non e' necessaria e puo' impedire l'utilizzazione delle navi a propulsione nucleare e pregiudicare la costruzione di dette navi, non si ritiene vincolato all'osservanza delle sopra menzionate prescrizioni della Convenzione". Per il Governo del Cameroun: Ch. Saguez (con riserva di accettazione) Per il Governo del Canada': George A. Drew Alan Cumyn (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica di Cina: Wu Nan-Ju (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica di Cuba: Per il Governo della Repubblica Cecoslovacca: Per il Governo del Regno di Danimarca: J. Worm Anders Bache (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica Domenicana: Hector Garcia-Godoy (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica di Finlandia: Volmari Saerkkae (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica Francese: G. Grandval (con riserva di accettazione ulteriore) Per il Governo della Repubblica Federale di Germania: H. Herwarth K. Schubert (con riserva di ratifica) Per il Governo del Regno di Grecia: P. Pagonis (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica Popolare Ungherese: B. Szilagyi (con riserva di ratifica ed alla seguente dichiarazione) "Il Governo della Repubblica Popolare di Ungheria, rilevato che l'inclusione nella Convenzione delle prescrizioni del paragrafo b) della Regola 7 e della Regola 11 del Capitolo VIII, concernenti la procedura da osservare per permettere l'accesso nei porti esteri alle navi a propulsione nucleare, non e' necessaria e puo' impedire l'utilizzazione delle navi a propulsione nucleare e pregiudicare la costruzione di dette navi, non si ritiene vincolato all'osservanza delle sopra menzionate prescrizioni della Convenzione". Per il Governo della Repubblica di Islanda: Hjalmar R. Bardarson Pall Ragnarsson (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica dell'India: R. L. Gupta (con riserva di accettazione) Per il Governo dell'Irlanda: Valentin Iremonger (con riserva di accettazione) Per il Governo dello Stato di Israele: I. J. Mintz M. Ofer (con riserva di ratifica) Per il Governo della Repubblica italiana: F. Ghiglia (con riserva di accettazione) Per il Governo del Giappone: Toru Nakagawa Masao Mizushina (con riserva di ratifica) Per il Governo della Repubblica di Corea: Tong Jin Park (con riserva di accettazione) Per il Governo del Kuwait: M. Qabazard (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica di Liberia: Geo. T. Brewer Jr. Edw. R. Moore G. Buchanan E. B. McCrohan Jr. (con riserva di approvazione) Per il Governo degli Stati Uniti del Messico: Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: C. Moolenburgh E. Smit Fzn (con riserva di accettazione) Per il Governo della Nuova Zelanda: V. G. Boivin (con riserva di accettazione) Per il Governo del Regno di Norvegia: Neuberth Wie Modolv Hareide (con riserva di accettazione) Per il Governo del Pakistan: Mohammed Yousuf (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica del Panama: J. Medina (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica del Peru': Ricardo Rivera Schreiber (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica delle Filippine: E. Capapas Agustin L. Mathay C. Caluag (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica Popolare di Polonia: Per il Governo della Repubblica Portoghese: Adolfo do Amaral Abranches Pinto Joaquin Carlos Esteves Cardoso Antonio de Jesus Braz Belo de Carvalho Manuel Antunes da Mota (con riserva di accettazione) Per il Governo dello Stato Spagnolo: Per il Governo del Regno di Svezia: C. G. Widell (con riserva di accettazione) Per il Governo della Confederazione Svizzera: Armin Daeniker (con riserva di accettazione) Per il Governo della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche: A. Soldatov (con riserva di ratifica ed alla seguente dichiarazione) "Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rilevato che l'inclusione nella Convenzione delle prescrizioni del paragrafo b) della Regola 7 e della Regola 11 del Capitolo VIII, concernenti la procedura da osservare per permettere l'accesso nei porti esteri alle navi a propulsione nucleare, non e' necessaria e puo' impedire l'utilizzazione delle navi a propulsione nucleare e pregiudicare la costruzione di dette navi, non si ritiene vincolato all'osservanza delle sopra menzionate prescrizioni della Convenzione". Per il Governo della Repubblica Araba Unita: A. Loustan (con riserva di accettazione) Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: Gilmour Jenkins Percy Faulkner Dennis C. Haselgrove (con riserva di accettazione) Per il Governo degli Stati Uniti d'America: Alfred C. Richmond R. T. Merrill (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica del Venezuela: Ignacio Iribarren Borges A. Picardi A. de Pedraza (con riserva di accettazione) Per il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia: Ljubisa Veselinovic (con riserva di accettazione)
Allegato A-Regole
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)