DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966, n. 544

Type DPR
Publication 1966-05-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 26 febbraio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

Art. 2

E' Istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1966

Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 40. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 1

Repertorio n. 467 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto del professore di ruolo per l'insegnamento di Anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantasei, addi' ventisei del mese di febbraio in Torino, nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino in via G. Verdi n. 8, avanti a me dottor Adolfo Lolli, direttore di sezione e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto dell'amministrazione universitaria in conformita' al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino, assistito dal direttore amministrativo dell'Universita' stessa, dottor Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904, e residente a Torino in corso G. Ferraris n. 16, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione del giorno 3 dicembre 1965 (che si allega sub A). Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906 e residente in Torino, corso Lecce, 57, nella sua qualita' di sindaco della citta' di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del 12 luglio 1965, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 10 agosto 1965 (che si allega sub B). Arrigo Filippo, nato a Torino il 7 dicembre 1920 e residente in Torino, via Maria Vittoria, 37, nella sua qualita' di assessore della pubblica istruzione della provincia di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazioni del Consiglio provinciale di Torino in data 11 ottobre 1965, e della Giunta provinciale di Torino in data 24 novembre 1965, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 14 dicembre 1965 (che di allegano sub C1 e C2). Nesi dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925 e residente in Ivrea, stradale Torino, 9, nella sua qualita' di vice presidente Cassa di risparmio di Torino assistito dal dottor Angelo Colombo, nato a Torino il 29 luglio 1905 e residente in Torino, corso Lecce, 110, nella sua qualita' di direttore generale della Cassa di risparmio, Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 20 dicembre 1965 (che si allega sub D). Pensa dott. Maurizio, nato a Cengio (SV) il 30 agosto 1929, residente a Torino, via Vincenzo Vela n. 27 che interviene al presente atto oltre che in nome proprio, anche in nome e per conto del dott. Angelo Pensa nato a Savigliano (CN) il 16 giugno 1892, e residente in Torino, via Cernaia, 14, come da procura speciale rogito notaio dott. Vincenzo Badino in data 24 febbraio 1966 rep. n. 34533/11133 che si allega sub H e della quale viene data lettura ai comparenti. Pensa Pietro, nato a Cairo Montenotte (SV), il 23 ottobre 1921, residente a Torino, corso Vittorio Emanuele, 87, nella qualita' rispettivamente di socio accomandatario il primo e soci accomandanti gli altri due, che intervengono in proprio e per conto del laboratorio "Prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone del dott. M. Pensa e - C. - Societa' in accomandita semplice", con sede in Torino, corso Racconigi, 23, come da rogito notaio Silvio Mandelli in data 28 dicembre 1965, repertorio n. 77632/26625 (Ditta indicata semplicemente nel seguito dell'atto come "Ditta Farmaceutica Boniscontro e Gazzone di Torino") registrato a Torino il 3 gennaio 1966 al n. 76 (che si allega sub E) e rogito notaio Silvio Mandelli in data 22 gennaio 1966, rep. n. 77812/26660 registrato a Torino il 24 gennaio 1966, n. 1717 (che si allega sub F). I suddetti comparenti, della cui identita' personale sono certo, previa rinuncia tra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, e dichiarando di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate che per loro espressa e concorde volonta' e con il mio consenso non vengono lette e vengono allegate al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A), B), C1), C2), D), E), F). Premesso a) che presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino esiste l'insegnamento complementare di anatomia chirurgica e corso di operazioni; b) che detto insegnamento viene ricoperto da parecchi anni con il conferimento di apposito incarico; c) che l'importanza che e' venuta assumendo tale disciplina ha determinato le autorita' accademiche a promuovere l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo riservato al predetto insegnamento; d) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Torino con deliberazione rispettivamente del 25 novembre 1965; 22 dicembre 1965 e 3 dicembre 1965 hanno esaminato ed approvato, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per l'Istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della Anatomia chirurgica e corso di operazioni; e) che la citta' di Torino con deliberazione in data 12 luglio 1965, la provincia di Torino con deliberazioni in data 11 ottobre 1965 e 24 novembre 1965, la Cassa di risparmio di Torino con deliberazioni in data 20 dicembre 1965 e la ditta Farmaceutica Boniscontro e Gazzone di Torino come da rogiti notaio Silvio Mandelli in data 28 dicembre 1965, rep. n. 77632/ /26625 e in data 22 gennaio 1966 rep. n. 77812/26660 hanno assunto l'impegno di concorrere al finanziamento del posto di Anatomia chirurgica e corso di operazioni e che, secondo le intese intercorse, l'istituzione della cattedra di Anatomia chirurgica e corso di operazioni avverra' ripartendo come segue il carico finanziario tra i predetti Enti: Citta' di Torino 11/40; Provincia di Torino 11/40; Cassa di Risparmio di Torino 8/40; Ditta Farmaceutica Boniscontro e Gazzone di Torino 10/40; per un periodo di anni venti corrispondenti alla durata della convenzione relativa; f) che la provincia di Torino ha altresi' richiesto che venga annualmente intitolato alla Provincia stessa uno studio scientifico specificamente rivolto ad illustrare problemi connessi con le materie di indagine della disciplina cui e' riservato il posto di professore di ruolo, e che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino nella adunanza del giorno 17 gennaio 1966 ha aderito a tale richiesta; g) che, con successiva lettera a firma del presidente della Giunta provinciale di Torino in data 28 gennaio 1966, prot. n. 5624, e' stato chiarito che la richiesta di cui alla precedente lettera f) non e' intesa come condizione alla stipulazione da parte della provincia di Torino, del presente atto, bensi' come invito all'Universita' degli studi di Torino a riconoscere il contributo della Provincia stessa all'incremento degli studi universitari mediante l'intitolazione annuale di un lavoro scientifico relativo alla disciplina cui si riferisce la cattedra oggetto della presente convenzione (che si allega sub C), e di cui, per dispensa delle parti non viene data lettura. Tutto cio' premesso i suddetti comparenti mi fanno richiesta perche' riceva il presente atto in forza del quale stipulano quanto segue: Art. 1. Gli enti: citta' di Torino, Amministrazione provinciale di Torino, Cassa di risparmio di Torino e ditta Farmaceutica Boniscontro e Gazzone di Torino, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino venga attuato l'insegnamento di "Anatomia chirurgica e corso di operazioni", si impegnano a versare, nelle rispettive quote di 11/40 la citta' di Torino, 11/40 l'Amministrazione provinciale di Torino, 10/40 la ditta Farmaceutica Boniscontro e Gazzone, e 8/40 la Cassa di risparmio di Torino, all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari allo importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Torino in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la citta' di Torino, la provincia di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e la ditta Farmaceutica Boniscontro e Gazzone di Torino, si obbligano ad elevare ciascuna in misura proporzionale alla rispettiva quota, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli Enti precitati si impegnano altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di anatomia chirurgica e corso di operazioni. L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b) per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Anatomia chirurgica e corso di operazioni e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senza altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 7

Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore facolta' medicina e chirurgia Torino-art. 8

Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Torino sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E' richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, e l'ho letto ai comparenti, i quali, a mia richiesta lo dichiarano conforme alla volonta' loro e degli Enti che rispettivamente rappresentano ed in conferma meco lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine i fogli non contenenti le firme finali. L'atto consta di numero 3 fogli scritto su n. 11 facciate intere e parte della 12. F.to in originale: Mario ALLARA; Nerio NESI; Angelo COLOMBO; Filippo ARRIGO; Giuseppe GROSSO; Maurizio PENSA; dott. Pietro PENSA; Ivo MATTUCCI. Adolfo LOLLI, ufficiale rogante. Registrato a Torino, addi' 1 marzo 1966, n. 560, vol. 37 atti pubbl. amm. esatte lire: esente. p. il direttore Il capo reparto direttore di II classe: Viarengo La presente copia, redatta in carta libera con unite le copie degli allegati ad uso interno amministrativo e' conforme allo originale ed e' firmata in ogni singolo foglio. L'ufficiale rogante: Adolfo Lolli. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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