DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. 545
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Genova, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 241 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 1350 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Le norme dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova risultanti dal decreto suindicato sono abrogate e sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 27. - VILLA
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 1
Statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Adelchi Baratono" di Genova Art. 1. E' istituito in Genova un Istituto universitario di magistero, pareggiato alle Facolta' di magistero delle Universita' statali, a norma degli articoli 229 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. L'Istituto ha personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti del testo unico predetto, ed e' sottoposto alla vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 2
Art. 2. L'Istituto universitario di magistero di Genova conferisce le lauree ed il diploma di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII annesse al [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652): "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario" e successive modificazioni, e precisamente: a) Laurea in materie letterarie; b) Laurea in pedagogia; c) Laurea in lingue e letterature straniere; d) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 3
Art. 3. L'Istituto universitario di magistero e' disciplinato nel suo funzionamento: 1) dalle norme generali e speciali contenute nelle leggi e nei regolamenti che governano le Facolta' di magistero delle Universita' dello Stato e gli Istituti di magistero pareggiati; 2) dalle norme del presente statuto.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 4
Art. 4. L'Istituto universitario di magistero, e' fondato dal comune di Genova, il quale provvede al suo finanziamento con una dotazione che sara' stabilita dagli organi comunali. Nell'eventualita' che in sede consuntiva il bilancio dell'Istituto risultasse deficitario, il comune di Genova, quale Ente finanziatore, provvedera' a colmare la differenza con dotazione supplementare.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 5
Art. 5. L'Istituto e' retto da un Consiglio di amministrazione, presieduto dal sindaco o da un assessore da lui delegato. Ne fanno parte: a) il direttore dell'Istituto; b) tre membri nominati dal Consiglio comunale; c) un rappresentante del Governo designato dal Ministero della pubblica istruzione; d) un rappresentante del Consiglio direttivo dell'Istituto; e) il direttore amministrativo dell'Istituto. Avra' diritto ad un rappresentante del Consiglio di amministrazione l'Ente o il gruppo di Enti che concorra al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni. I membri del Consiglio di amministrazione, eccezione fatta del presidente, del direttore dell'Istituto e del direttore amministrativo che sono membri di diritto, durano in carica due anni e possono essere confermati. Il direttore amministrativo e' il segretario del Consiglio.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 6
Art. 6. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; presiede al governo amministrativo dell'Istituto, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza; esercita tutte le altre attribuzione che gli sono demandate dal presente statuto.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 7
Art. 7. Il Consiglio di amministrazione: a) provvede alla gestione amministrativa economica e patrimoniale dell'Istituto; b) provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e alla ripartizione delle somme assegnate all'Istituto per il funzionamento dei servizi; c) delibera secondo le proposte del Consiglio direttivo sui provvedimenti di carattere amministrativo necessari per coprire le cattedre o stabilmente mediante incarichi; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Per la validita' delle adunanze del Consiglio e' richiesto lo intervento della maggioranza dei membri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente ordinariamente ogni quattro anni, straordinariamente sempre che occorra. Su richiesta dei due terzi dei membri il presidente ha l'obbligo di convocare in qualunque momento il Consiglio di amministrazione.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 8
Art. 8. Il governo didattico e disciplinare dell'Istituto spetta al direttore, al Consiglio direttivo ed al Consiglio dei professori, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 9
Art. 9. Il direttore e' eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo. Il direttore: a) vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi; b) cura il regolare andamento degli studi, gli orari e la osservanza di tutte le norme relative all'attivita' didattica e disciplinare dell'Istituto; c) esercita l'autorita' disciplinare sul personale insegnante, sui lettori e assistenti e sugli studenti, secondo le norme previste o richiamate dal presente statuto; d) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni; e) riferisce al Ministero e all'Amministrazione comunale sull'andamento generale dell'Istituto con una relazione annuale; f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Il direttore, in caso di sua assenza od impedimento e' sostituito da un altro membro del Consiglio direttivo da lui preventivamente designato. Al direttore spetta un'indennita' di carica, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 10
Art. 10. Il Consiglio direttivo e' composto dai professori di ruolo dell'Istituto. Esso e' presieduto dal direttore dell'Istituto. Il professore di ruolo piu' giovane di eta' ne e' il segretario. Il Consiglio direttivo: a) delibera sul modo di provvedere alle cattedre vacanti o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi; b) delibera su quanto riguarda l'attivita' scientifica e didattica dell'Istituto, entro i limiti del bilancio; c) affida annualmente a uno dei professori di ruolo o incaricati la sopraintendenza della biblioteca (acquisti, disciplina, orario, ecc.); d) elegge tra i suoi membri un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione; e) provvede annualmente alla determinazione o alla conferma dei piani di studio; f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate dagli studenti per quanto attiene alla carriera scolastica; g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 11
Art. 11. Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto il meno anziano dei quali funge da segretario. Il Consiglio dei professori: a) coordina i programmi di insegnamento secondo le esigenze didattiche dei vari corsi; b) delibera sugli orari delle lezioni, sulle esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto; c) da' parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 12
Art. 12. Per la validita' delle adunanze del Consiglio direttivo e' richiesto l'intervento della maggioranza dei membri.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 13
Art. 13. L'anno accademico e il relativo calendario sono quelli fissati dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio direttivo puo' per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 14
Art. 14. Le lauree di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 2 del presente statuto, si conseguono dopo un corso di studi quadriennale. Il diploma di cui alla lettera d) dello stesso articolo si consegue dopo un corso di studi triennale.
Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova-art. 15
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