DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1966, n. 547
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia", con sede in Pordenone, e ne e' stato approvato lo statuto; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in data 27 ottobre 1965 e 31 marzo 1966, relative alla modifica dell'art. 9 dello statuto predetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia", con sede in Pordenone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, e' modificato come appresso. L'art. 9 e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio e' composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente dell'Ente: a) da un rappresentante designato dal Ministro per il tesoro; b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'industria e per il commercio; c) dal titolare pro-tempore dell'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone, in rappresentanza del Ministero dell'interno; d) da un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia; e) da quattro rappresentanti designati dal comune di Pordenone; f) da tre rappresentanti designati dalla provincia di Udine; g) da un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine; h) da un rappresentante designato dalla Cassa di risparmio di Udine. Le funzioni di consigliere sono gratuite. Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno". Il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 1966 SARAGAT ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 50. - VILLA
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