LEGGE 8 giugno 1966, n. 553
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e di ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - BOSCO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Agreement
Agreement between the Member States of the Council of Europe on the issue to military and civilian war-disabled of an international book of vouchers for the repair of prosthetic and orthopaedic appliances. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.