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LEGGE 13 luglio 1966, n. 558

Current text a fecha 1995-09-01

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Può essere conferita la promozione straordinaria per benemerenze di servizio ai sottufficiali della Guardia di finanza ed ai finanzieri che abbiano partecipato ad operazioni di servizio di eccezionale rilievo dimostrando, nel portarle a compimento, qualità militari e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore. Può essere conferita la nomina al grado di vicebrigadiere per benemerenze di servizio agli appuntati della Guardia di finanza per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.