LEGGE 15 luglio 1966, n. 560
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a concedere contributi, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, in favore di Enti ed Istituti che svolgano attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.
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