LEGGE 15 luglio 1966, n. 561

Type Legge
Publication 1966-07-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo".

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