LEGGE 15 luglio 1966, n. 561
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia è in facoltà del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilità del Fondo costituito a norma del precedente articolo".
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