LEGGE 25 luglio 1966, n. 571

Type Legge
Publication 1966-07-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire cinquantamila. Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire settecentocinquantamila. Il limite di lire cinquantamila, stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base a tributo diretto verso lo Stato, è elevato a lire trecentomila. I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.