LEGGE 25 luglio 1966, n. 574
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni. Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1 ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.
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