LEGGE 19 luglio 1966, n. 584
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è da considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, nelle Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.
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