LEGGE 25 luglio 1966, n. 585
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con effetto dal 1 novembre 1965, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati. La dotazione organica del predetto ruolo è determinata nella annessa tabella.
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