LEGGE 1 luglio 1966, n. 597

Type Legge
Publication 1966-07-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 895 milioni, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per il finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accord

Accord sur le reglement de certains titres d'emprunts italiens Parte di provvedimento in formato grafico

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