LEGGE 1 luglio 1966, n. 598
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione, firmata a Parigi il 14 dicembre 1957, concernente le misure da prendere dagli Stati membri dell'Unione dell'Europa occidentale per permettere all'Agenzia per il controllo degli armamenti di esercitare efficacemente il controllo e che stabilisce la garanzia d'ordine giurisdizionale prevista dal Protocollo n. 4 del Trattato di Bruxelles, modificato dai Protocolli di Parigi del 23 ottobre 1954.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 23 della Convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
Convention concernant les mesures a' prendre par les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale pour permettre a' l'Agence pour le controle des armements d'exercer efficacement son controle et etablissant la garantie d'ordre juridictionnel prevue par le Protocole n. IV du Traite' de Bruxelles modifie' par les Protocoles signes a' Paris le 23 octobre 1954. Parte di provvedimento in formato grafico
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