LEGGE 20 giugno 1966, n. 599
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nelle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di Soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi 20 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola. I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 giugno 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
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