LEGGE 25 luglio 1966, n. 602

Type Legge
Publication 1966-07-25
Ultimo aggiornamento 2010-12-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 685, è così modificato: "Possono iscriversi: alle Facoltà di scienze agrarie: i diplomati di istituti tecnici agrari e per geometri, e, limitatamente al corso per la laurea in scienze delle preparazioni alimentari, le diplomate degli istituti tecnici femminili; alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze biologiche, scienze naturali e chimica, le diplomate degli istituti tecnici femminili; alle Facoltà di economia e commercio: i diplomati degli istituti tecnico-commerciali e per geometri, per il turismo, industriali, nautici e agrari, le diplomate degli istituti tecnici femminili; alle Facoltà di lingua e letteratura straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale, i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli istituti tecnici femminili, nonchè le diplomate della scuola di magistero professionale per la donna; alle Facoltà di ingegneria: i diplomati degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri; alle Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli istituti tecnici commerciali e per geometri, per il turismo, agrari, industriali i nautici; all'Istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri, per il turismo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1966 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE

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