LEGGE 13 luglio 1966, n. 611
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane. I prefetti, sentite le Amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati Comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.
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