LEGGE 25 luglio 1966, n. 616
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Elettorato.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed è composto di nove membri. Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale. Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.
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