LEGGE 6 agosto 1966, n. 626

Type Legge
Publication 1966-08-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 31 dicembre 1965 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 sono confermate le esenzioni contributive nonchè le riduzioni delle misure dei contributi disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.