LEGGE 6 agosto 1966, n. 628

Type Legge
Publication 1966-08-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.