LEGGE 6 agosto 1966, n. 628
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica può anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.