LEGGE 6 agosto 1966, n. 629
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.
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