LEGGE 6 agosto 1966, n. 631
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono essere collocati a domanda, ai soli effetti giuridici e con decorrenza dal 19 luglio 1961, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il successivo collocamento nei ruoli ordinari. Agli effetti di cui al primo comma il suddetto personale viene collocato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo articolo 2. La predetta domanda dovrà essere presentata alla Amministrazione presso la quale il richiedente presta servizio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per il collocamento nel ruolo aggiunto è necessario che alla data del 19 luglio 1961 l'interessato risulti in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corrispondente ruolo ordinario. Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal titolo di studio, purchè lo interessato abbia compiuto alla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di tre anni con mansioni proprie del ruolo ordinario corrispondente al ruolo aggiunto nel quale l'interessato stesso chiede di essere inquadrato.
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