LEGGE 6 agosto 1966, n. 632
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 500.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - REALE - TAVIANI - COLOMBO - TREMELLONI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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