LEGGE 6 agosto 1966, n. 634
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La disposizione contenuta nell'articolo 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, va intesa nel senso che il compenso spettante al docente per le ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli Istituti di istruzione secondaria deve essere determinato sulla base del solo stipendio iniziale corrispondente al coefficiente in godimento.
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