LEGGE 6 agosto 1966, n. 635
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti è concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576, un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali: 1966.......... lire 4 miliardi 1967.......... lire 5 miliardi 1968.......... lire 5,5 miliardi 1969.......... lire 5,5 miliardi. 1970.......... lire 5 miliardi
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