LEGGE 6 agosto 1966, n. 636
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Fino a quando permangono le esigenze della monetazione metallica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1967, la misura massima del compenso per il lavoro a cottimo effettuato dagli operai della Zecca continua ad essere regolata dall'articolo 28 delle norme speciali approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, applicandosi a tale misura le riduzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749. Con la cessazione delle esigenze di cui al comma precedente cessa, altresì, di avere efficacia l'articolo 35 delle norme speciali di cui al citato decreto, ministeriale 5 giugno 1925. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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