LEGGE 6 agosto 1966, n. 637

Type Legge
Publication 1966-08-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai Comuni e alle Province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1966, 1967 e 1968, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni e aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà. Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

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