LEGGE 6 agosto 1966, n. 640
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È prorogato al 31 dicembre 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo stabilito dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17, per gli atti e scritti relativi alla cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, alle sovvenzioni contro cessione di quote delle retribuzioni effettuate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati, ai piccoli prestiti concessi dall'Ente, nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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