LEGGE 6 agosto 1966, n. 641

Type Legge
Publication 1966-08-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Agli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli incaricati, utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e al loro coadiutori, nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, possono essere concessi premi eccezionali per particolari benemerenze o per prestazioni eccedenti l'orario normale di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata. Fino al limite individuale di lire 50.000 i premi sono concessi dal direttore generale; per importi superiori provvede il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

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