LEGGE 6 agosto 1966, n. 643
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo e il settimo comma dell'articolo 6, e l'articolo 8 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, sono soppressi.
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