LEGGE 6 agosto 1966, n. 647
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è modificata, nella parte relativa ai tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione, come segue: "3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una Direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.