LEGGE 13 luglio 1966, n. 650
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto di autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati, firmato a Ginevra il 6 settembre 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al paragrafo 2 b), del Protocollo medesimo.
SARAGAT MORO - FANFANI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Protocollo
Protocollo n. 1 annesso alla Convenzione universale sul diritto d'autore concernente la protezione delle opere degli apolidi e del rifugiati, (Ginevra, 6 settembre 1952). Parte di provvedimento in formato grafico
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