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LEGGE 6 agosto 1966, n. 652

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti atti alla difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali. Lo studio sarà svolto in conformità alle direttive ed ai programmi di lavoro predisposti dall'apposito Comitato già costituito presso il Ministero dei lavori pubblici.