LEGGE 13 luglio 1966, n. 654
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo relativo ai marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957.
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