LEGGE 13 luglio 1966, n. 656
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti Atti internazionali: Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottata a Parigi il 14 dicembre 1960; Protocollo che istituisce una Commissione di conciliazione e di buoni uffici incaricata di ricercare la soluzione delle controversie tra Stati parti della Convenzione contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento, adottato a Parigi il 10 dicembre 1962.
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