LEGGE 13 luglio 1966, n. 657

Type Legge
Publication 1966-07-13
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro; Convenzione internazionale del lavoro n. 117, concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale adottata a Ginevra il 22 giugno 1962; Convenzione internazionale del lavoro n. 118 concernente l'uguaglianza di trattamento dei nazionali e dei non nazionali in materia di sicurezza sociale adottata a Ginevra il 28 giugno 1962.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18 e 15 delle Convenzioni stesse.

luglio 1966. SARAGAT MORO - FANFANI - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Conference

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.