LEGGE 13 luglio 1966, n. 658

Type Legge
Publication 1966-07-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, concluso a Bonn il 23 luglio 1963, con annessi Protocollo in pari data e Scambio di Note effettuato a Bonn il 14 maggio 1964.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, al Protocollo e allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'art. 13 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - RESTIVO ANDREOTTI - TOLLOY

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo- art. 1

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche e relativo Protocollo (Bonn, 23 luglio 1963). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA consapevoli dell'interesse che presentano per ciascuno degli Stati contraenti la protezione efficace contro la concorrenza sleale di prodotti naturali o manufatti, particolarmente la protezione delle indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e la salvaguardia di altre denominazioni geografiche, riservate a taluni prodotti e merci specificate, hanno convenuto di concludere un accordo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: il Signor Gastone GUIDOTTI, Ambasciatore d'Italia a Bonn; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: il Professor Dottor Karl CARSTENS, Segretario di Stato dell'Auswaertiges Amt; i quali dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare in modo efficace la protezione dei prodotti naturali e manufatti originari del territorio dell'altro Stato contro la concorrenza sleale nell'esercizio del commercio e per assicurare una protezione efficace alle denominazioni contenute negli Allegati A e B al presente Accordo in conformita' delle disposizioni degli articoli da 2 a 9.

Accordo- art. 2

Articolo 2 Le denominazioni contenute nell'Allegato A al presente Accordo sono riservate nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente alle merci o ai prodotti tedeschi e non possono esservi adoperate se non alle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica Federale di Germania. Tuttavia, talune disposizioni di tale legislazione possono essere dichiarate inapplicabili mediante un protocollo.

Accordo- art. 3

Articolo 3 Le denominazioni contenute nell'Allegato B al presente Accordo sono riservate nel territorio della Repubblica Federale di Germania esclusivamente alle merci e ai prodotti italiani e non possono esservi adoperate se non alle condizioni previste dalla legislazione della Repubblica italiana. Tuttavia, talune disposizioni di questa legislazione possono essere dichiarate inapplicabili tramite un protocollo.

Accordo- art. 4

Articolo 4 1. L'uso nell'esercizio del commercio in contrasto con le disposizioni degli articoli 2 e 3 di una qualsiasi delle denominazioni di cui agli Allegati A e B al presente Accordo per quanto concerne i prodotti o le merci, sia il loro confezionamento ovvero il loro imballaggio esterno, le fatture, lettere di vettura o altri documenti commerciali, come anche la pubblicita', e' represso sul piano giudiziario o amministrativo con ogni mezzo previsto dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, compresa la confisca nella misura consentita dalla legislazione medesima. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando le denominazioni di cui agli Allegati A e B al presente Accordo vengono usate sia in traduzione, sia con l'indicazione della provenienza effettiva, sia con l'aggiunta di termini quali "genere", "tipo", "maniera", "imitazione" e simili. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti ed alle merci in transito.

Accordo- art. 5

Articolo 5 Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ugualmente quando sui prodotti e le merci, sul loro confezionamento o imballaggio esterno, come pure nelle fatture e le lettere di vettura od altri documenti commerciali, oppure nella pubblicita', vengano usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o illustrazioni contenenti direttamente o indirettamente indicazioni false o ingannevoli sulla provenienza, origine, natura, varieta' o qualita' sostanziale dei prodotti o delle merci.

Accordo- art. 6

Articolo 6 1. La protezione prevista agli articoli 4 e 5 del presente Accordo opera di diritto. 2. Ciascuno degli Stati contraenti ha facolta' di chiedere all'altro Stato di vietare l'importazione di prodotti e merci portanti una delle denominazioni di cui agli Allegati A e B al presente Accordo, ove questi prodotti e merci non siano accompagnati da un documento che giustifichi il diritto alla denominazione stessa. In tal caso i prodotti e le merci non accompagnati da tale documento non vengono ammessi all'importazione. 3. Lo Stato contraente che formula la domanda prevista all'alinea 2 indica all'altro Stato le autorita', competenti al rilascio di un tale documento. Un modello del documento deve accompagnare tale notifica.

Accordo- art. 7

Articolo 7 Possono intentare azione legale davanti ai tribunali degli Stati contraenti, per motivi di usurpazione di una qualsiasi delle denominazioni di cui agli Allegati A e B del presente Accordo, come pure a causa dell'uso di indicazioni false o ingannevoli ai sensi dell'articolo 5, oltre che le persone fisiche e morali alle quali questo diritto e' riconosciuto dalla legislazione degli Stati contraenti, anche i sindacati, gruppi od organi che abbiano la rappresentanza dei produttori, industriali o commercianti interessati, ed abbiano altresi' la propria sede in uno degli Stati contraenti, sempre che la legislazione dello Stato contraente in cui essi abbiano la loro sede riconosca loro la facolta' d'intentare con tale veste azioni legali in materia civile. Tali enti possono parimenti, ad eguali condizioni, intentare azioni e ricorsi legali in materia penale, nei limiti in cui la legislazione dello Stato contraente, nel quale l'azione penale e' stata introdotta, contempli tali azioni e ricorsi.

Accordo- art. 8

Articolo 8 I prodotti o merci, imballaggi, fatture, lettere di vettura ed altri documenti commerciali, come pure i mezzi pubblicitari che si trovano, nel momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, sul territorio di uno degli Stati contraenti e portino legittimamente le denominazioni, di cui il presente Accordo vieta l'uso, possono essere venduti o usati entro il periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo- art. 9

Articolo 9 1. Le liste di cui agli Allegati A e B del presente Accordo possono essere modificate oppure estese mediante una comunicazione scritta da uno degli Stati contraenti con riserva dell'accordo dell'altra Parte. Tuttavia, ciascuno degli Stati contraenti puo' ridurre la lista delle denominazioni relative ai prodotti o merci originarie del suo territorio senza l'accordo dell'altra Parte. 2. Nel caso di una modifica o una estensione della lista delle denominazioni relative ai prodotti o merci originarie del territorio di uno degli Stati contraenti si applicano le disposizioni dell'art. 8 ed il termine di due anni decorre dalla pubblicazione della modifica oppure dell'estensione effettuata dall'altra Parte.

Accordo- art. 10

Articolo 10 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano la protezione che viene o verra' accordata in uno degli Stati contraenti alle denominazioni dell'altro contenute negli Allegati A e B del presente Accordo in virtu' della legislazione interna o di altri atti internazionali.

Accordo- art. 11

Articolo 11 1. E' istituita una Commissione mista composta da rappresentanti dei Governi di ciascuno degli Stati contraenti, al fine di facilitare l'esecuzione del presente Accordo. 2. La Commissione mista ha il compito di studiare le proposte di modifica o di estensione della lista di cui agli Allegati A e B che richiedono il consenso degli Stati contraenti, come pure di occuparsi di tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente Accordo. 3. Ognuno degli Stati contraenti ha la facolta' di chiedere la convocazione della Commissione mista.

Accordo- art. 12

Articolo 12 Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non abbia fatto pervenire una dichiarazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Accordo- art. 13

Articolo 13 1. Il presente Accordo sara' ratificato; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e rimarra' in vigore senza limitazione di durata. 3. Ciascuno degli Stati contraenti potra' denunciare il presente Accordo dando all'altro Stato un preavviso scritto di un anno. In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO in Bonn il 23 luglio 1963 in due esemplari originali, ciascuno redatto in italiano e in tedesco, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana GUIDOTTI Per la Repubblica Federale di Germania CARSTENS

Accordo-Protocollo

PROTOCOLLO Le Alte Parti contraenti, nel desiderio di apportare delle precisazioni all'applicazione di talune disposizioni dell'Accordo relativo alla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, firmato in data odierna, hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti, le quali vengono allegate all'Accordo stesso: 1. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non vincolano gli Stati contraenti ad applicare, nel momento di immettere in commercio sul loro territorio prodotti o merci con le denominazioni di cui alle liste degli Allegati A e B dell'Accordo, Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'altro Stato e particolarmente quelle concernenti la tenuta di registri di entrata e di uscita e la circolazione di detti prodotti o merci. 2. L'iscrizione nelle liste, di cui agli Allegati A e B al presente Accordo, di denominazioni relative ai prodotti o merci non pregiudica le disposizioni che regolano in ciascuno degli Stati contraenti l'importazione di questi prodotti o merci. 3. L'iscrizione della denominazione "Traminer" nell'Allegato B dell'Accordo non esclude l'uso di questa denominazione nella Repubblica Federale di Germania come indicazione di vitigno sempre che essa sia abbinata ad una denominazione geografica. 4. Il termine di due anni previsto dall'art. 8 dell'Accordo e' prorogato di due anni per la denominazione "Gorgonzola" di cui alla lista B del suddetto Accordo. In fede di che, i plenipotenziari soprannominati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO in Bonn il 23 luglio 1963 in due esemplari originali, ciascuno redatto in italiano e in tedesco, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana GUIDOTTI Per la Repubblica Federale di Germania CARSTENS

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico AMBASCIATA D'ITALIA 8015 Bad Godesberg, li 14 maggio 1964 Signor Segretario di Stato, ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica italiana e' d'accordo sul contenuto della Sua lettera in data odierna, che in traduzione italiana ha il seguente tenore: "Nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo del 23 luglio 1963 tra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, e' stato discusso anche il suggerimento della Delegazione italiana di istituire un Comitato misto di rappresentanti governativi di ambedue i Paesi, al fine di esaminare tutte le questioni relative alla protezione dei brevetti industriali, comprese le norme contro la concorrenza sleale, che interessino le relazioni economiche tra i due Paesi. In linea di massima si era riconosciuto che una tale collaborazione sarebbe stata desiderabile. La questione di come realizzare in pratica tali consultazioni era stata, tuttavia, riservata ad ulteriori intese. Per l'attuazione delle intenzioni espresse da ambedue le Delegazioni, mi permetto di proporre a V.E. la seguente intesa: 1. All'articolo 11 dell'Accordo del 23 luglio 1963 e' prevista una Commissione mista. Si conviene che questa Commissione, oltre ai compiti che le derivano dall'Accordo, ha anche quelli di trattare tutte le questioni relative alla protezione dei brevetti industriali, ivi comprese le norme contro la concorrenza sleale, in quanto esse abbiano importanza per i rapporti tra ambedue i Paesi, in particolare per l'intercambio commerciale fra loro. 2. Poiche' l'articolo 11 dell'Accordo prevede che la Commissione sia composta da rappresentanti dei Governi di ciascuno Stato contraente, possono essere inviati, di volta in volta, alle riunioni della Commissione, in veste di rappresentanti governativi, esperti nelle questioni, di cui e' prevista la trattazione nell'ordine del giorno. 3. Per la convocazione della Commissione mista, come anche' per quanto riguarda i compiti - assegnati alla Commissione da questa intesa - che vengono presi in considerazione, vale l'articolo 11 capoverso 3 dell'Accordo". Ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica italiana conviene altresi' che la Sua lettera e la presente risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi. Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, l'espressione della mia piu' alta considerazione. GUIDOTTI Signor Segretario di Stato Prof. Dr. Karl CARSTENS Auswaertiges Amt. - BONN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

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