DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1966, n. 664
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841, concernente l'esecuzione dei capitoli V e X della Convenzione sul regolamento delle questioni derivanti dalla guerra e dall'occupazione della Repubblica Federale di Germania, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, nonche' della Carta della Commissione arbitrale sui beni, diritti ed interessi in Germania, annessa alla Convenzione medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
E' approvato l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, con annessi Scambi di Note, concluso a Francoforte S/M il 20 dicembre 1964, per la definizione delle controversie considerate all'art. 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata il 26 maggio 1952.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo ed agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'art. VI dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - COLOMBO - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 92. - VILLA
Accordo
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania per la definizione delle controversie considerate all'art. 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione. Il Governo della Repubblica italiana rappresentato dal prof. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro e il Governo della Repubblica Federale di Germania rappresentato dal dott. Ernst Feaux de la Croix, direttore Ministeriale al Ministero Federale delle Finanze hanno convenuto di porre fine alle controversie sorte per le questioni derivanti dall'art. 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione e conseguentemente di eliminare, con la presente transazione, i procedimenti iniziati, in base alla predetta norma, dal Governo italiano avanti la Commissione arbitrale per beni, diritti ed interessi o da persone fisiche e giuridiche avanti il Tribunale di Bonn. I. a) Il Governo della Repubblica Federale versa al Governo della Repubblica italiana a titolo di regolamentazione globale e forfetaria delle domande del Governo italiano pendenti avanti la Commissione arbitrale, ivi compreso il procedimento n. 34, e di quelle di privati italiani pendenti avanti il Tribunale di Bonn l'importo di 30 milioni di DM (trenta milioni di DM); b) Tale somma sara' versata alla Banca d'Italia a Roma in un conto intestato al Ministero del Tesoro come segue: 10 milioni di DM un mese dopo l'entrata in vigore del presente Accordo; 5 milioni di DM un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo; 15 milioni di DM due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo; c) I pagamenti gia' effettuati dal Governo della Repubblica Federale per alcuni procedimenti introdotti avanti la Commissione arbitrale sono da considerarsi definitivi e non implicano una modifica dell'importo considerato nella presente transazione. II. a) Il Governo italiano s'impegna a far si che i procedimenti iniziati avanti il Tribunale di Bonn vengano ritirati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo; b) I Governi interessati comunicheranno alla Commissione arbitrale, tramite i loro rappresentanti presso detta Commissione, che le pretese oggetto di tutti i procedimenti pendenti sono state regolate transattivamente e, quindi, le notificheranno il ritiro, di comune accordo, delle domande relative. III. Le spese sostenute avanti la Commissione arbitrale resteranno a carico del Governo che le ha effettuate. Per i procedimenti pendenti avanti il Tribunale di Bonn gli attori potranno richiedere la restituzione degli anticipi per spese giudiziarie non utilizzati. Le eventuali spese extragiudiziali rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute. IV. Il Governo della Repubblica Federale prende atto che: a) Il Governo della Repubblica italiana ripartira' la somma versata dal Governo della Repubblica Federale fra tutti i titolari delle domande di indennizzo di cui al precedente art. 1 a) secondo i criteri e le modalita' che esso riterra' piu' idonei, previa detrazione delle spese giudiziali ed extragiudiziali direttamente ed indirettamente sostenute dal Governo italiano; b) saranno esclusi dall'indennizzo di cui al precedente gomma i titolari di diritti sui beni per i quali sia gia' stato corrisposto un indennizzo ai sensi delle leggi vigenti in Italia per i danni di guerra od in esecuzione del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate o per i quali comunque sia stato effettuato un pagamento. V. Il Governo della Repubblica italiana terra' indenne la Repubblica Federale da ogni pretesa che potesse essere in avvenire avanzata dagli attori dei procedimenti pendenti avanti il Tribunale di Bonn e da persone fisiche o giuridiche interessate ai procedimenti avanti la Commissione arbitrale. VI. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo che il Governo della Repubblica italiana avra' comunicato al Governo della Repubblica Federale che sono stati effettuati gli adempimenti previsti all'uopo dall'ordinamento italiano. VII. Il testo italiano ed il testo tedesco del presente Accordo, redatti in due originali, fanno ugualmente fede. Francoforte sul Meno, 20 dicembre 1964 Per il Governo della Repubblica italiana GAETANO STAMMATI Per il Governo della Repubblica Federale di Germania Dr. ERNST FEAUX DE LA CROIX Der Vorsitzende der Deutschen Delegation Parte di provvedimento in formato grafico Il Presidente della Delegazione italiana Francoforte sul Meno, 20 dicembre 1964 Signor Presidente, ho ricevuto oggi la Sua lettera del seguente tenore: "Abbiamo oggi convenuto di por fine alle controversie derivanti dall'art. 4 della V Parte della Convenzione per il Regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione e conseguentemente di comporre in via transattiva le domande avanzate, a norma della citata disposizione, dal Governo italiano presso la Commissione arbitrale per beni, diritti e interessi e da persone fisiche o giuridiche presso il Tribunale di Bonn. Nel corso delle trattative per il raggiungimento della transazione in parola, Le ho dichiarato che il mio Governo avrebbe potuto corrispondere la somma di 30 milioni di DM solo se fosse stato possibile concludere contratti di vendita all'Italia per complessive 3,7 milioni di tonnellate di carbone inglese e australiano nel corso di cinque anni, cio' nel quadro dell'Accordo di compensazione valutaria tra la Repubblica Federale di Germania e la Gran Bretagna. Il Governo della Repubblica italiana si e' adoperato perche' le Societa' a partecipazione statale Finsider ed Enel acquistassero il quantitativo di carbone sopraspecificato. Le chiedo, pertanto, di comunicarmi il Suo accordo sulle seguenti condizioni, alle quali e' subordinata l'entrata in vigore dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana, firmato in data odierna: a) che siano preventivamente firmati contratti fra la Finsider e l'Enel e il National Coal Board per la fornitura nel corso di cinque anni di carbone per un totale di 3,7 milioni di tonnellate; b) che il Ministero federale delle finanze riceva una dichiarazione del Governo Britannico attestante che i sopracitati contratti di fornitura di carbone vengono computati nell'Accordo di compensazione valutaria fra la Repubblica federale di Germania e la Gran Bretagna. Cio' verra', immediatamente notificato al Governo italiano". Le confermo il mio accordo sul contenuto della lettera di cui sopra e La prego gradire, signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta considerazione. GAETANO STAMMATI Al Presidente della Delegazione Germanica FRANCOFORTE S/MENO Der Vorsitzende der Deutschen Delegation Parte di provvedimento in formato grafico Il Presidente della Delegazione italiana Francoforte sul Meno, 20 dicembre 1964 Signor Presidente, ho ricevuto oggi la Sua lettera del seguente tenore: "Abbiamo oggi concluso una transazione per la liquidazione delle pretese fatte valere dal Governo italiano presso la Commissione arbitrale per beni, diritti e interessi. Le ho dichiarato in tale occasione che il Governo della Repubblica Federale, nel perseguire la conclusione di tale Accordo, mirava ad ottenere che un quantitativo di carbone per un valore di DM 250 milioni circa venisse acquistato da parte italiana in Gran Bretagna, consentendo cosi' che tale importo fosse imputato all'Accordo tedesco-britannico per il conguaglio valutario. L'obiettivo non e' stato, purtroppo, raggiunto con l'Accordo oggi firmato. In dipendenza di cio' Le sarei molto grato ove Ella volesse dichiarare che il Governo italiano agevolera' operatori italiani che siano disposti a ritirare dalla Gran Bretagna beni economici per un valore di ulteriori 70 milioni di marchi, in modo che anche il valore di tali forniture possa essere imputato al suddetto Accordo tedesco-britannico". Le confermo il mio accordo sul contenuto della lettera di cui sopra e La prego gradire, signor Presidente, l'espressione della mia piu' alta considerazione. GAETANO STAMMATI Al Presidente della Delegazione Germanica FRANCOFORTE S/MENO Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO
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