DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 681

Type DPR
Publication 1966-08-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaioe relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 2 maggio 1966 al 31 luglio 1966, per la "carne congelata della specie bovina domestica in quarti anteriori e pezzi disossati" (voce della tariffa ex 02.01-A-I) destinata alla trasformazione sotto controllo doganale, proveniente da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, si applica il dazio del 13,70% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 35.000 espresse in carne non disossata. Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 kg. di carne disossata equivalgono a 130 kg. di carne non disossata. Durante lo stesso periodo e' sospesa l'applicazione del dazio per gli stessi prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea.

Art. 2

Dal 1 aprile 1966 al 15 maggio 1966 per le "patate, altre, non nominate" (voce della tariffa 07.01-A-III-b) provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea si applica il dazio nel 5,20%, sul valore

Art. 3

Il contingente di "borace anidro" destinato alla fabbricazione di smalti, previsto dalla voce della tariffa 28.46-A-I-a-2-aa, e' aumentato, per l'anno 1966, da quintali 20.000 a quintali 38.000.

SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 agosto 1966

Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 21. - VILLA

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