DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 683
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1966, all'importazione dei prodotti indicati nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, e' dovuta una tassa di compensazione nella misure indicate per ciascuna provenienza nella tabella stessa. Per le provenienze dagli Stati membri della Comunita Economica Europea tale tassa sara' riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nella misura rispettivamente indicata nella suddetta tabella A.
Art. 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1966, all'importazione di fette biscottate e di biscotti (voci della tariffa ex 19.07 ed ex 19.08) e' dovuta una tassa di compensazione, commisurata alle quantita' di grano tenero e di zucchero contenute nei suddetti prodotti, nella misura indicata per ciascuna provenienza nell'annessa tabella B firmata dal Ministro per le finanze. Per le provenienze dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea tale tassa sara' riscossa soltanto nel caso in cui i predetti Paesi non applichino all'esportazione dei medesimi prodotti una tassa di compensazione nella misura rispettivamente indicata nella suddetta tabella B.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - NATALI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 27. - VILLA
Tabelle
TABELLA A Misura delle tasse di ensazione previste dall'art. 1 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Misura delle tasse di ensazione previste dall'art. 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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