DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 687
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'Accordo di associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854, concernente l'esecuzione della Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la CEE;
Vista la Decisione n. 5/65 del Consiglio di associazione in data 26 gennaio 1966, relativa all'applicazione dell'art. 8 dell'Accordo di associazione alle merci ottenute negli Stati membri della Comunita' nonche' ai prodotti petroliferi ottenuti in Grecia;
Visto l'allegato 1 del citato Accordo di associazione e successive modifiche apportate in virtu' dell'art. 15 dello Accordo stesso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che da' applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunita' Economica Europea del 13 febbraio 1960 che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;
Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639;
Visto l'art. 3 della citata legge 28 luglio 1962, n. 1002, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo di associazione;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, tesoro, bilancio, industria e commercio, agricoltura e foreste, commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Per le merci esportate verso la Grecia, che siano state ottenute con impiego parziale o totale di prodotti temporaneamente importati da Paesi terzi, il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, numero 1854, e' subordinato al pagamento di un diritto per traffico di perfezionamento in conformita' della Decisione n. 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966.
Art. 2
Il diritto per traffico di perfezionamento di cui al precedente articolo non si applica ai prodotti impiegati nella fabbricazione delle merci soggette al regime dello art. 15 dell'Accordo di associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.
Art. 3
Il diritto per traffico di perfezionamento di cui allo art. 1 e' commisurato al 30% del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero, del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata, per i prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, da applicare in conformita' con quanto stabilito dall'art. 1 della Decisione 5/65, adottata dal Consiglio di associazione il 26 gennaio 1966. ((1))
Art. 4
Sono ridotte del 30% le aliquote di restituzione stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, per le merci esportate verso la Grecia con rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della Convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962. La riduzione prevista dal precedente comma non si applica alle merci soggette al regime dell'art. 15 delle Accordo di associazione fra la Comunita' Economica Europea e la Grecia, ratificato con legge 28 luglio 1962, n. 1002.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto a partire dalla data del 1 febbraio 1966.
SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - RESTIVO - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 28. - VILLA
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