DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. 689

Type DPR
Publication 1966-07-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 885, con il quale i comuni di Cernusco Lombardone e di Montevecchia furono riuniti in un unico Comune; denominato "Cernusco Montevecchia" (Como);

Viste le istanze in data 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 22, 29 ottobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3, 8, 10, 17 dicembre 1961 e 9, 10 aprile 1962, con le quali la maggioranza qualificati degli elettori del soppresso comune di Montevecchia ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cernusco Montevecchia in data 16 giugno 1962, n. 3, e 10 aprile 1965, n. 7; e del Consiglio provinciale di Como in data 28 ottobre 1963, n. 16606, e 10 maggio 1965, n. 5065, con le quali detti consessi hanno espresso il richiesto parere al riguardo, facendo al tempo stesso voti perche', procedendosi alla ricostituzione del comune di Montevecchia, si provveda altresi' a restituire all'altro Comune l'antica denominazione di Cernusco Lombardone;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 maggio 1966;

Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Montevecchia, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Cernusco Montevecchia e' restituita l'antica denominazione di Cernusco Lombardone.

Art. 2

Il prefetto della provincia di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cernusco Lombardone ed il ricostituito comune di Montevecchia, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cernusco Montevecchia. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Cernusco Montevecchia, che sara' inquadrato negli organici del comune di Montevecchia, sara' mantenuto "ad personam" il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

SARAGAT TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1966

Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 30. - VILLA

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